Sentenza 974/1988 (ECLI:IT:COST:1988:974)
Massima numero 11908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/10/1988;  Decisione del  11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 974/88. SERVIZIO MILITARE - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO IN ALTRO STATO - OBBLIGO DI PRESTARLO ANCHE IN ITALIA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Una volta accolto dal nostro ordinamento il principio secondo il quale non si e' tenuti a prestare il servizio militare in due diversi Stati, il criterio della parita' di trattamento avrebbe imposto l'assimilazione all'ipotesi della doppia cittadinanza, disciplinata dalla convenzione internazionale di Strasburgo, del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza straniera perdendo quella italiana e che abbia prestato il servizio militare nello Stato di acquisto della nuova cittadinanza. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, lettera b), d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, l. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano gia' prestato il servizio militare. - cfr. Corte Cost.: s. 53/1967, o. 86/1967 e o. 109/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte