Sentenza 975/1988 (ECLI:IT:COST:1988:975)
Massima numero 12064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/10/1988; Decisione del
11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 975/88. PROVINCIA DI BOLZANO - ARTIGIANATO - COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA CREDITIZIA ALL'ARTIGIANATO - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEGLI ARTIGIANI - NOMINA SU DESIGNAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO ANZICHE' DELLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE PIU' RAPPRESENTATIVE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 975/88. PROVINCIA DI BOLZANO - ARTIGIANATO - COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA CREDITIZIA ALL'ARTIGIANATO - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEGLI ARTIGIANI - NOMINA SU DESIGNAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO ANZICHE' DELLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE PIU' RAPPRESENTATIVE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Quando la composizione di un organo pubblico sia integrata da rappresentanti di categoria, nominati su designazione sindacale - come nel caso della Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano - la legge non puo' individuare 'a priori', una volta per tutte, una o piu' organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina, la quale valutera' volta per volta, comparativamente, il grado di rappresentativita' delle associazioni esistenti, secondo indici diversi, tra i quali, anche ma non solamente, il dato quantitativo e, nella provincia considerata, la componente etnica. Infatti il privilegio rigidamente attribuito ad una determinata organizzazione puo' scoraggiare l'adesione alle altre, con pregiudizio del principio della pluralita' sindacale e di quello, che ne e' corollario, della parita' di trattamento delle associazioni sindacali (art. 39, commi primo e quarto, Cost.). Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificato dalla legge provinciale 1^ settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all' artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziche' dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia. - S.nn. 25/1966, 15/1975, 68/1980; 2/1969.
Quando la composizione di un organo pubblico sia integrata da rappresentanti di categoria, nominati su designazione sindacale - come nel caso della Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano - la legge non puo' individuare 'a priori', una volta per tutte, una o piu' organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina, la quale valutera' volta per volta, comparativamente, il grado di rappresentativita' delle associazioni esistenti, secondo indici diversi, tra i quali, anche ma non solamente, il dato quantitativo e, nella provincia considerata, la componente etnica. Infatti il privilegio rigidamente attribuito ad una determinata organizzazione puo' scoraggiare l'adesione alle altre, con pregiudizio del principio della pluralita' sindacale e di quello, che ne e' corollario, della parita' di trattamento delle associazioni sindacali (art. 39, commi primo e quarto, Cost.). Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificato dalla legge provinciale 1^ settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all' artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziche' dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia. - S.nn. 25/1966, 15/1975, 68/1980; 2/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte