Sentenza 976/1988 (ECLI:IT:COST:1988:976)
Massima numero 13245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/10/1988; Decisione del
11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 976/88. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - USI CIVICI - COMMISSARIATI REGIONALI - CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DA PARTE DELLA REGIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA - - LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA APPROVATA IL 16 OTTOBRE 1981 E RIAPPROVATA IL 1^ FEBBRAIO 1982 - COST., ART. 117 STATUTO FRIULI VENEZIA GIULIA, ART. 4, N. 4
SENT. 976/88. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - USI CIVICI - COMMISSARIATI REGIONALI - CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DA PARTE DELLA REGIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA - - LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA APPROVATA IL 16 OTTOBRE 1981 E RIAPPROVATA IL 1^ FEBBRAIO 1982 - COST., ART. 117 STATUTO FRIULI VENEZIA GIULIA, ART. 4, N. 4
Testo
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI - La previsione, contenuta in una legge regionale, di un'indennita' da corrispondersi ai magistrati ordinari addetti alla liquidazione degli usi civici (costituente un'attivita' che la legge nazionale non ritiene incompatibile col loro status) non rientra nella disciplina, riservata allo Stato, del trattamento economico dei magistrati, che concerne solo i compensi correlati alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto d'impiego. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costetuzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost., e 4, n. 4 Statuto Friuli Venezia Giulia della legge della Regione Friuli Venezia Giulia approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1^ febbraio 1982, recante "indennita' di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici").
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI - La previsione, contenuta in una legge regionale, di un'indennita' da corrispondersi ai magistrati ordinari addetti alla liquidazione degli usi civici (costituente un'attivita' che la legge nazionale non ritiene incompatibile col loro status) non rientra nella disciplina, riservata allo Stato, del trattamento economico dei magistrati, che concerne solo i compensi correlati alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto d'impiego. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costetuzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost., e 4, n. 4 Statuto Friuli Venezia Giulia della legge della Regione Friuli Venezia Giulia approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1^ febbraio 1982, recante "indennita' di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte