Sentenza 86/2021 (ECLI:IT:COST:2021:86)
Massima numero 43801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge - Divieto di procedere al loro smaltimento in discarica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge - Divieto di procedere al loro smaltimento in discarica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020 che vieta di procedere allo smaltimento in discarica dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge. La disposizione regionale impugnata dal Governo, intervenendo sulla disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti, vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rimane comunque applicabile la norma prevista dal successivo art. 2, comma 1, non impugnato dal Governo, secondo cui va privilegiato in ogni caso il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo, che non è possibile ridistribuire nelle spiagge di provenienza o in altre idonee.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020 che vieta di procedere allo smaltimento in discarica dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge. La disposizione regionale impugnata dal Governo, intervenendo sulla disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti, vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rimane comunque applicabile la norma prevista dal successivo art. 2, comma 1, non impugnato dal Governo, secondo cui va privilegiato in ogni caso il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo, che non è possibile ridistribuire nelle spiagge di provenienza o in altre idonee.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
21/02/2020
n. 1
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte