Proporzionalità (principio di) - In genere - Requisito di sistema dell'ordinamento costituzionale italiano - Ratio - Necessità di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo - Applicazione anche alla pena, comprese quelle applicate con condanne definitive e quelle pecuniarie - Necessità che l'ablazione patrimoniale non risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell'interessato. (Classif. 205001).
Il principio di proporzionalità è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo. (Precedente: S. 24/2019 - mass. 42491).
L’intervento della Corte costituzionale in materia di controllo della proporzionalità della pena risulta necessario al fine di assicurare che di tali valutazioni possano giovarsi anche coloro che abbiano subito condanne definitive. E ciò in quanto, allo stato attuale del diritto vivente, a consentire la revisione di sentenze di condanna passate in giudicato non è sufficiente un mutamento giurisprudenziale favorevole, ma occorre una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge penale, ai sensi degli artt. 673, comma 1, cod. proc. pen. e 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.
Il principio di proporzionalità della pena, applicato alle pene di carattere patrimoniale, vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato.