Sentenza 979/1988 (ECLI:IT:COST:1988:979)
Massima numero 12952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/10/1988;  Decisione del  11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 979/88. REGIONE PUGLIA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - DIPENDENTI - PREVISIONE DI OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO - ATTUAZIONE DI PRINCIPI SANCITI DA LEGGI STATALI A FINI PEREQUATIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 3 MARZO 1938 N. 680, ART. 5 LETTERA P). L. REG. PUGLIA 19 MARZO 1982 N. 12, ART. 77. - COST. ART. 117.

Testo
REGIONE PUGLIA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - DIPENDENTI L'art. 5, lettera p) del R.D.L. n. 680 del 1938 e l'art. 77 della legge della Regione Puglia n. 12 del 1982, nelle parti in cui, rispettivamente, non impediscono e prevedono l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. dei dipedenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo, non violano l'art. 117 Cost., essendo tale iscrizione conseguente alla disposta equiparazione di detti dipendenti a quelli regionali e concorrendo a realizzare quell'uniformita' di trattamento (del personale degli enti per i quali e' intervenuto trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni: D.P.R. n. 11 del 1972 e legge n. 386 del 1976) che costituisce oggetto di apposita normazione nazionale di principio, alla quale il legislatore regionale e' tenuto a dare attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, e dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12, con riferimento all'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte