Sentenza 981/1988 (ECLI:IT:COST:1988:981)
Massima numero 12211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/10/1988; Decisione del
11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 981/88. INQUINAMENTO - DISCARICA RIFIUTI URBANI - SICILIA - DOPO APPROVAZIONE PIANO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - RECESSITA'. - L. REGIONE SICILIA 21 AGOSTO 1984 N. 67, ART. 1; d.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N. 915, ARTT. 10, 25, COMMA 2, 6; - COST., ARTT. 3, 2, 32, 25, COMMA 2; - STATUTO SICILIANO, ART. 17.
SENT. 981/88. INQUINAMENTO - DISCARICA RIFIUTI URBANI - SICILIA - DOPO APPROVAZIONE PIANO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - RECESSITA'. - L. REGIONE SICILIA 21 AGOSTO 1984 N. 67, ART. 1; d.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N. 915, ARTT. 10, 25, COMMA 2, 6; - COST., ARTT. 3, 2, 32, 25, COMMA 2; - STATUTO SICILIANO, ART. 17.
Testo
INQUINAMENTO - RIFIUTI SOLIDI - L'art. 1 l. regionale sicilia 21 agosto 1984 n. 67, che impone ai Comuni di munirsi dell'autorizzazione regionale ove debbano gestire impianti di discarica di rifiuti urbani prima dell'approvazione del piano regionale, non ha inteso escludere, sia pure implicitamente, tale autorizzazione nel caso che, con l'approvazione del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 6 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, si sia pervenuti al regime ordinario; pertanto, il citato art. 1 legge reg. n. 67 non viola gli artt. 2, 3, 25, secondo comma e 32, primo comma, Cost., e 17 dello Statuto siciliano, in quanto l'articolo stesso non attribuisce ai Comuni, una volta superato il periodo transitorio occorrente per la predisposizione del piano, la facolta' di gestire discariche di rifiuti urbani senza l'autorizzazione regionale, in contrasto con la disciplina ordinaria, prevista dagli artt. 10 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982.
INQUINAMENTO - RIFIUTI SOLIDI - L'art. 1 l. regionale sicilia 21 agosto 1984 n. 67, che impone ai Comuni di munirsi dell'autorizzazione regionale ove debbano gestire impianti di discarica di rifiuti urbani prima dell'approvazione del piano regionale, non ha inteso escludere, sia pure implicitamente, tale autorizzazione nel caso che, con l'approvazione del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 6 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, si sia pervenuti al regime ordinario; pertanto, il citato art. 1 legge reg. n. 67 non viola gli artt. 2, 3, 25, secondo comma e 32, primo comma, Cost., e 17 dello Statuto siciliano, in quanto l'articolo stesso non attribuisce ai Comuni, una volta superato il periodo transitorio occorrente per la predisposizione del piano, la facolta' di gestire discariche di rifiuti urbani senza l'autorizzazione regionale, in contrasto con la disciplina ordinaria, prevista dagli artt. 10 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte