Sentenza 86/2021 (ECLI:IT:COST:2021:86)
Massima numero 43802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge - Possibilità di effettuare la vagliatura del materiale organico spiaggiato nel sito in cui è conferita la posidonia - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge - Possibilità di effettuare la vagliatura del materiale organico spiaggiato nel sito in cui è conferita la posidonia - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la pianta marina posidonia. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Essa infatti, consente che la «vagliatura» - ovvero l'attività di separazione della sabbia (da recuperare per il ripascimento dell'arenile) dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica - possa avvenire anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la pianta marina posidonia. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Essa infatti, consente che la «vagliatura» - ovvero l'attività di separazione della sabbia (da recuperare per il ripascimento dell'arenile) dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica - possa avvenire anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
21/02/2020
n. 1
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte