Sentenza 994/1988 (ECLI:IT:COST:1988:994)
Massima numero 13249
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 994/88. REGIONE TOSCANA - ZOOTECNIA - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI - AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA REGIONALE - SUSSISTENZA - INTERESSE NAZIONALE - ESCLUSIONE - DECRETI AUTORIZZATIVI DEL PREFETTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ANNULLAMENTO -
SENT. 994/88. REGIONE TOSCANA - ZOOTECNIA - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI - AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA REGIONALE - SUSSISTENZA - INTERESSE NAZIONALE - ESCLUSIONE - DECRETI AUTORIZZATIVI DEL PREFETTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ANNULLAMENTO -
Testo
Nel trasferire alle regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per l'allevametno del bestiame, l'art. 67, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato "gli interventi (...) relativi agli impianti di interesse nazionale", da intendersi come quelli rilevanti in ordine alla regolazione del mercato nazionale dei prodotti zootecnici. Alla stregua di tale criterio la produzione di mangimi composti e di mangimi composti concentrati rientra nelle funzioni trasferite alle regioni, onde deve dichiararsi che spetta alla Regione toscana (e non al Prefetto) rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 5, legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificato dall'art. 4, legge 8 marzo 1968, n. 399, col conseguente annullamento dei decreti 2 novembre 1978, n. 3517 e 10 dicembre 1978, n. 3550, adottati dal Prefetto di Livorno.
Nel trasferire alle regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per l'allevametno del bestiame, l'art. 67, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato "gli interventi (...) relativi agli impianti di interesse nazionale", da intendersi come quelli rilevanti in ordine alla regolazione del mercato nazionale dei prodotti zootecnici. Alla stregua di tale criterio la produzione di mangimi composti e di mangimi composti concentrati rientra nelle funzioni trasferite alle regioni, onde deve dichiararsi che spetta alla Regione toscana (e non al Prefetto) rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 5, legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificato dall'art. 4, legge 8 marzo 1968, n. 399, col conseguente annullamento dei decreti 2 novembre 1978, n. 3517 e 10 dicembre 1978, n. 3550, adottati dal Prefetto di Livorno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte