Sentenza 86/2021 (ECLI:IT:COST:2021:86)
Massima numero 43803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43799  43800  43801  43802


Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, diversi dalla pianta marina posidonia - Applicazione della normativa sui rifiuti - Esclusione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, che esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti alla gestione dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, diversi dalla pianta marina posidonia. La norma regionale impugnata dal Governo amplia il catalogo dei materiali esclusi dall'applicazione della normativa statale, intervenendo nella materia della tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2020  n. 1  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte