Sentenza 997/1988 (ECLI:IT:COST:1988:997)
Massima numero 12953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 997/88. REGIONE ABRUZZO - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI MADRI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE REGIONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE REGIONALE DETERMINATIVA DELLE RELATIVE MODALITA' - CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. - L. REGIONE ABRUZZO RIAPPROVATA IL 22 NOVEMBRE 1978. - COST., ARTT. 117; 51; 97.
SENT. 997/88. REGIONE ABRUZZO - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI MADRI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI LAVORATORI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE REGIONALE ASSENTE PER MATERNITA' - LEGGE REGIONALE DETERMINATIVA DELLE RELATIVE MODALITA' - CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. - L. REGIONE ABRUZZO RIAPPROVATA IL 22 NOVEMBRE 1978. - COST., ARTT. 117; 51; 97.
Testo
REGIONE ABRUZZO - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI MADRI La legge della Regione Abruzzo, riapprovata in data 22 novembre 1978 e racante norme dirette a disciplinare l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale in sostituzione temporanea delle lavoratrici in maternita', da un lato non lede alcun principio fondamentale della legislazione statale (posto che siffatto tipo di assunzione e', nell'ambito di quest'ultima, espressamente stabilito dalla legge n. 1204 del 1971, con riferimento ad identiche ipotesi e senza che la statuizione possa fondatamente ritenersi limitabile al solo ambito dei rapporti di lavoro privati) e, dall'altro, per cio' che concerne le specifiche modalita' dettate ai fini dell'assunzione medesima, non contrasta col principio di buon andamento della pubblica amministrazione ne' con la regola del concorso (in quanto la brevita' del periodo di sostituzione e l'urgenza di provvedervi giustificano il ricorso a procedure di assunzione piu' snelle e sollecite, conformemente alla espressa previsione di superabilita', con legge, della regola suddetta, emergente dall'art. 97 Cost.).
REGIONE ABRUZZO - SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI MADRI La legge della Regione Abruzzo, riapprovata in data 22 novembre 1978 e racante norme dirette a disciplinare l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale in sostituzione temporanea delle lavoratrici in maternita', da un lato non lede alcun principio fondamentale della legislazione statale (posto che siffatto tipo di assunzione e', nell'ambito di quest'ultima, espressamente stabilito dalla legge n. 1204 del 1971, con riferimento ad identiche ipotesi e senza che la statuizione possa fondatamente ritenersi limitabile al solo ambito dei rapporti di lavoro privati) e, dall'altro, per cio' che concerne le specifiche modalita' dettate ai fini dell'assunzione medesima, non contrasta col principio di buon andamento della pubblica amministrazione ne' con la regola del concorso (in quanto la brevita' del periodo di sostituzione e l'urgenza di provvedervi giustificano il ricorso a procedure di assunzione piu' snelle e sollecite, conformemente alla espressa previsione di superabilita', con legge, della regola suddetta, emergente dall'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte