Sentenza 1000/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1000)
Massima numero 12956
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1000/88. IGIENE E SANITA' - COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER I CONTROLLI SULLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI - ESERCIZIO STATALE DI POTERE SOSTITUTIVO IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - INESISTENZA DI INVASIONE DI COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI. - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' 25 FEBBRAIO 1984. D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663, ART. 2. L. 29 FEBBRAIO 1980 N. 33. L. 23 APRILE 1981 N. 155, ART. 15. D.L. 30 APRILE 1981 N. 168, ART. 8 BIS L. 27 GIUGNO 1981 N. 331. D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, ART. 5. L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638 L. 20 MAGGIO 1970 N. 300, ART. 5. - D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 620, ART. 9 N. 10 E 16
SENT. 1000/88. IGIENE E SANITA' - COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER I CONTROLLI SULLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI - ESERCIZIO STATALE DI POTERE SOSTITUTIVO IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - INESISTENZA DI INVASIONE DI COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI. - DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITA' 25 FEBBRAIO 1984. D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663, ART. 2. L. 29 FEBBRAIO 1980 N. 33. L. 23 APRILE 1981 N. 155, ART. 15. D.L. 30 APRILE 1981 N. 168, ART. 8 BIS L. 27 GIUGNO 1981 N. 331. D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, ART. 5. L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638 L. 20 MAGGIO 1970 N. 300, ART. 5. - D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 620, ART. 9 N. 10 E 16
Testo
IGIENE E SANITA' - COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME Il decreto 25 febbraio 1984, con il quale il Ministro della Sanita' ha predisposto lo schema - tipo di convenzione per l'esecuzione di controlli medici sullo stato di salute degli aventi titolo a prestazioni economiche di malattia o maternita', stante l'inerzia delle regioni (le quali, d'intesa coll'I.N.P.S., avrebbero dovuto provvedere alla predisposizione stessa), costituisce legittimo esercizio, da parte del competente organo statale di governo, di poteri di controllo sostitutivo, espressamente conferiti dall'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, e strettamente strumentali alla cura di interessi unitari e infrazionabili di cui lo Stato e' portatore, oltre che pienamente coerenti con la normativa in materia. Peraltro, tale esercizio, operante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Provincie autonome, mentre non puo', per la sua stessa natura, non tradursi in una normativa di dettaglio, quale avrebbe dovuto essere quella riservata alle attribuzioni dei titolari dei poteri surrogati, e' necessariamente di tipo soltanto suppletivo, nel senso che non puo' bloccare definitavamente dette attribuzioni e che, ove una regione o provincia autonoma stipulasse con l'I.N.P.S. lo schema - tipo di convenzione previsto in via generale e sostitutiva dal menzionato decreto, quest'ultimo cesserebbe di essere applicabile nella regione o nella provincia che avesse provveduto a superare l'inerzia alla base dell'intervento sostitutivo in questione.
IGIENE E SANITA' - COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME Il decreto 25 febbraio 1984, con il quale il Ministro della Sanita' ha predisposto lo schema - tipo di convenzione per l'esecuzione di controlli medici sullo stato di salute degli aventi titolo a prestazioni economiche di malattia o maternita', stante l'inerzia delle regioni (le quali, d'intesa coll'I.N.P.S., avrebbero dovuto provvedere alla predisposizione stessa), costituisce legittimo esercizio, da parte del competente organo statale di governo, di poteri di controllo sostitutivo, espressamente conferiti dall'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, e strettamente strumentali alla cura di interessi unitari e infrazionabili di cui lo Stato e' portatore, oltre che pienamente coerenti con la normativa in materia. Peraltro, tale esercizio, operante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Provincie autonome, mentre non puo', per la sua stessa natura, non tradursi in una normativa di dettaglio, quale avrebbe dovuto essere quella riservata alle attribuzioni dei titolari dei poteri surrogati, e' necessariamente di tipo soltanto suppletivo, nel senso che non puo' bloccare definitavamente dette attribuzioni e che, ove una regione o provincia autonoma stipulasse con l'I.N.P.S. lo schema - tipo di convenzione previsto in via generale e sostitutiva dal menzionato decreto, quest'ultimo cesserebbe di essere applicabile nella regione o nella provincia che avesse provveduto a superare l'inerzia alla base dell'intervento sostitutivo in questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 620
art. 9 n.10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 620
art. 16