Sentenza 1001/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1001)
Massima numero 12957
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1001/88. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTO STATALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE - INCLUSIONE DEL PERSONALE REGIONALE E DI QUELLO DI DIVERSI ENTI LOCALI E FUNZIONALI IN UN UNICO COMPARTO - INIDONEITA' DI TALE INCLUSIONE A LEDERE COMPETENZE REGIONALI INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO CONTENUTO DEGLI ACCORDI STIPULANDI. - D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68, ARTT. 1, N. 3; 4; 10 L. 29 MARZO 1983 N. 93, ARTT. 5, 7, 8, 10 - COST., ARTT. 5, 115, 117, 118, 119
SENT. 1001/88. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTO STATALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE - INCLUSIONE DEL PERSONALE REGIONALE E DI QUELLO DI DIVERSI ENTI LOCALI E FUNZIONALI IN UN UNICO COMPARTO - INIDONEITA' DI TALE INCLUSIONE A LEDERE COMPETENZE REGIONALI INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO CONTENUTO DEGLI ACCORDI STIPULANDI. - D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68, ARTT. 1, N. 3; 4; 10 L. 29 MARZO 1983 N. 93, ARTT. 5, 7, 8, 10 - COST., ARTT. 5, 115, 117, 118, 119
Testo
REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE Nell'impianto della legge quadro sul pubblico impiego, ciascuna Regione e' stata legittimata a partecipare, in piena autonomia, ad entrambe le fasi della formazione della disciplina dell'impiego regionale e cioe' sia alla fase contrattuale (mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi), sia alla fase normativa (mediante approvazione, con provvedimento regionale, degli accordi stipulati, la cui efficacia e', per espressa previsione della legge suddetta, sottoposta appunto a siffatta approvazione). Ne consegue che il D.P.R. n. 68 del 1986, che ha incluso in un unico comparto di contrattazione il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonche' quello di altre categorie di enti locali e funzionali (a seguito di puntuale osservanza del procedimento imposto dalla menzionata legge, ai fini della determinazione dei vari comparti di contrattazione), non puo' configurarsi come concretamente lesivo, in parte qua, di competenze regionali, atteso il carattere meramente preliminare di tale procedimento rispetto alla stipula dei successivi accordi sindacali e tenuto conto della ampiezza dei poteri riconosciuti alle Regioni in sede di recepimento degli accordi medesimi: cio' con il corollario dell'inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto da parte regionale avverso il detto decreto, di per se' privo di quell'effetto lesivo, riscontrabile, eventualmente, nei suoi termini concreti, solo a seguito della definizione dei menzionati accordi.
REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE Nell'impianto della legge quadro sul pubblico impiego, ciascuna Regione e' stata legittimata a partecipare, in piena autonomia, ad entrambe le fasi della formazione della disciplina dell'impiego regionale e cioe' sia alla fase contrattuale (mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi), sia alla fase normativa (mediante approvazione, con provvedimento regionale, degli accordi stipulati, la cui efficacia e', per espressa previsione della legge suddetta, sottoposta appunto a siffatta approvazione). Ne consegue che il D.P.R. n. 68 del 1986, che ha incluso in un unico comparto di contrattazione il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonche' quello di altre categorie di enti locali e funzionali (a seguito di puntuale osservanza del procedimento imposto dalla menzionata legge, ai fini della determinazione dei vari comparti di contrattazione), non puo' configurarsi come concretamente lesivo, in parte qua, di competenze regionali, atteso il carattere meramente preliminare di tale procedimento rispetto alla stipula dei successivi accordi sindacali e tenuto conto della ampiezza dei poteri riconosciuti alle Regioni in sede di recepimento degli accordi medesimi: cio' con il corollario dell'inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto da parte regionale avverso il detto decreto, di per se' privo di quell'effetto lesivo, riscontrabile, eventualmente, nei suoi termini concreti, solo a seguito della definizione dei menzionati accordi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte