Sentenza 1002/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1002)
Massima numero 13179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Titolo
SENT. 1002/88 A. - CACCIA - REGIONI A STATUTO SPECIALE - PROVINCIA DI TRENTO - CARATTERE DI LEGGE DI RIFORMA ECONOMICO - SOCIALE DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - IDONEITA' DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA A PORRE VINCOLI ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DI REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - - LEGGE 27 DICEMBRE 1977 N. 968, ARTT. 1, 2, 11 - STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE ART. 8 NN. 15 E 16; ART. 116 COST.
SENT. 1002/88 A. - CACCIA - REGIONI A STATUTO SPECIALE - PROVINCIA DI TRENTO - CARATTERE DI LEGGE DI RIFORMA ECONOMICO - SOCIALE DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA - IDONEITA' DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA A PORRE VINCOLI ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DI REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - - LEGGE 27 DICEMBRE 1977 N. 968, ARTT. 1, 2, 11 - STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE ART. 8 NN. 15 E 16; ART. 116 COST.
Testo
La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa e' dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987
La legge 27 dicembre 1977 n. 968 - che ha posto i principi generali suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle Regioni ordinarie - si caratterizza come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa e' dato identificare, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province a speciale autonomia. In particolare la legislazione esclusiva di Regioni e Province ad autonomia speciale risulta vincolata dalle norme contenture negli artt. 1, 2, 8 e 10 della legge n. 968 del 1977 che - superando i principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 - affermano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale. - Cfr. sent. n. 219/1984 " " 151/1986 " " 99/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte