Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/03/2021; Decisione del
10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 8
co.
codice di procedura civile
n.
art. 91
co.
codice di procedura civile
n.
art. 669
co.
codice di procedura civile
n.
art. 669
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte