Sentenza 1003/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1003)
Massima numero 12958
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/10/1988;  Decisione del  12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  12959


Titolo
SENT. 1003/88 A. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE - ACCORDO SINDACALE PER IL COMPARTO DEL PERSONALE REGIONALE - NATURA NEGOZIALE - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER LA PROPOSIZIONE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI DA PARTE REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. - ACCORDO SINDACALE 28 APRILE 1987. - L. 11/3/1953 N. 87, ART. 39.

Testo
REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE Gli strumenti di contrattazione collettiva regolati dalla legge quadro sul pubblico impiego - ove si prescinda dal loro recepimento in un atto normativo unilaterale riferibile alla sfera statale -, attesa la loro struttura negoziale, non assumono la connotazione tipica dell'"atto dello Stato" alla cui presenza invasiva risulta condizionata la proposizione di un conflitto da parte regionale. E', pertanto, inammissibile il conflitto proposto dalla Regione Lombardia nei confronti dell'accordo sindacale relativo al comparto del personale regionale e degli enti locali, stipulato il 28 aprile 1987 per il triennio 1985- 1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39