Sentenza 1003/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1003)
Massima numero 12959
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
12958
Titolo
SENT. 1003/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE - ACCORDI SINDACALI PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - NECESSITA' DI APPROVAZIONE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO REGIONALE - ESCLUSIONE DELLA RICEZIONE IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. - D.P.R. 13 MAGGIO 1987 N. 268. L. N. 93/88 ART. 10 - COST., ARTT. 117 E 118.
SENT. 1003/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE - ACCORDI SINDACALI PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - NECESSITA' DI APPROVAZIONE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO REGIONALE - ESCLUSIONE DELLA RICEZIONE IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. - D.P.R. 13 MAGGIO 1987 N. 268. L. N. 93/88 ART. 10 - COST., ARTT. 117 E 118.
Testo
REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE Non spetta allo Stato recepire in apposito decreto presidenziale (nella specie d.P.R. 13/5/1987 n. 268) le norme degli accordi sindacali, nella parte concernente il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, la quale deve, invece, essere oggetto di uno specifico provvedimento regionale di approvazione - anche al fine dell'adeguamento degli accordi ai singoli ordinamenti regionali -, nei cui confronti il decreto suddetto si porrebbe come atto indebitamente condizionante la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, per i vincoli di contenuto potenzialmente derivantine, oltre che come introduttivo, nel procedimento di formazione della disciplina dell'impiego regionale, di una fase espressamente esclusa dall'art. 10 della L. n. 93 del 1983. - v. S.n. 1001 del 1988.
REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE Non spetta allo Stato recepire in apposito decreto presidenziale (nella specie d.P.R. 13/5/1987 n. 268) le norme degli accordi sindacali, nella parte concernente il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, la quale deve, invece, essere oggetto di uno specifico provvedimento regionale di approvazione - anche al fine dell'adeguamento degli accordi ai singoli ordinamenti regionali -, nei cui confronti il decreto suddetto si porrebbe come atto indebitamente condizionante la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, per i vincoli di contenuto potenzialmente derivantine, oltre che come introduttivo, nel procedimento di formazione della disciplina dell'impiego regionale, di una fase espressamente esclusa dall'art. 10 della L. n. 93 del 1983. - v. S.n. 1001 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte