Ordinanza 1006/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1006)
Massima numero 13237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/10/1988;  Decisione del  12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13238  13239


Titolo
ORD. 1006/88 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI PREVIDENZA E DI FINE RAPPORTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 ARTT. 12, LETT. E), 46, SECONDO COMMA, 83 - COST. ARTT. 3, 53, 76

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 Cost., degli artt. 12, lett. e) e 46 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - concernendo tali norme la tassazione delle indennita' di fine rapporto ai fini I.R.PE.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare - nonche' dell'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 597, per difetto di motivazione. Ò߬›Rx |ãX100

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte