Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43838  43840  43841  43842  43843  43844


Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Censura di norme in parte già applicate, in parte non applicabili al giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., che disciplinano il regime delle spese processuali. Quanto all'art. 8, il rimettente ne ha fatto applicazione; quanto alle altre disposizioni, esse riguardano la disciplina delle spese processuali, sia in generale (art. 91 cod. proc. civ.), sia nel procedimento cautelare uniforme (artt. 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ.), mentre le censure del rimettente si focalizzano sulla sorte delle spese processuali all'esito dello speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017.

L'intervenuta applicazione da parte del giudice a quo della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. (Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 8  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 91  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 669  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 669  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte