Sentenza 1007/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1007)
Massima numero 13268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1007/88. CONTABILITA` PUBBLICA - REGIONE SICILIA - CARATTERE SOLO EVENTUALE DEL GIUDIZIO SUI CONTI CONSUNTIVI DEI COMUNI - ILLEGITTIMITA` COSTITUZIONALE. - LEGGE 15 MARZO 1963, N. 16, ART. 122. - COST., ART. 103.

Testo
L'art. 122, primo comma, dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione Sicilia, riapprovato con l. 15 marzo 1963, n. 16 - conferendo carattere solo eventuale al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei Conti, a seguito della sent. n. 55/1966) sul conto consuntivo dei comuni situati nella regione siciliana - svuota del tutto la garanzia costituzionale relativa alla regolarita` e correttezza della gestione del denaro pubblico e, in particolare, la garanzia (sub art. 103 Cost.) della necessarieta` del giudizio sul conto: coinvolgendo in tale illegittimita` anche le restanti disposizioni dello stesso art. 122, che con la prima fanno sistema. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 122, comma primo, della l. 15 marzo 1963, n. 16, intitolata "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana"; illegittimita` conseguenziale dei commi secondo, terzo e quarto della stessa norma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte