Sentenza 1008/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1008)
Massima numero 12245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  12246


Titolo
SENT. 1008/88 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - AVVOCATI CHE SVOLGONO ESERCIZIO PROFESSIONALE NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - SUPPLEMENTO DI PENSIONE - DETERMINAZIONE - CALCOLO BASATO SULLA META' DELLE PERCENTUALI RIFERITE ALLA MEDIA DEI REDDITI PROFESSIONALI, ANZICHE' SULLE PERCENTUALI INTERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Nel sistema della previdenza forense - riformato dalla legge n. 576 del 1980 e dalla legge n. 175 del 1983 - il criterio di corrispettivita' della pensione ai contributi personali versati non esclude ma concorre con il principio solidaristico; per cui l'applicazione di esso limitata a taluni soggetti (avvocati ultrasettantenni) con esclusione di coloro (avvocati infrasettantenni) che proseguono l'attivita' nel quinquennio successivo alla maturazione del diritto a pensione, determina una irrazionale disparita' di trattamento con lesione dell'art. 3 Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, l'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere. - O. n. 669/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte