Sentenza 1008/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1008)
Massima numero 12246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  12245


Titolo
SENT. 1008/88 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI VECCHIAIA - RIDUZIONE PER I TITOLARI CHE RESTANO ISCRITTI AGLI ALBI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non appare ragionevole la decurtazione di un terzo della pensione - operata dall'art. 2 della legge n. 576 del 1980 - nei confronti di tutti gli avvocati che restano iscritti agli albi, in quanto il principio di eguaglianza esige che un apporto ulteriore di solidarieta' - ammesso che sia necessario in funzione dell'accesso dei giovani alla professione o al fine di assicurare un certo livello della pensione minima - gravi proporzionalmente su tutti i membri della categoria e non soltanto, sotto specie di decurtazione della pensione, sui pensionati che conservano l'iscrizione all'albo. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, sesto comma della stessa legge 20 settembre 1980 n. 576. - S. 132/1984; 62/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte