Sentenza 1009/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1009)
Massima numero 12247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1009/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI AI SUPERSTITI - PREVIDENZA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA NEI SUOI CONFRONTI SENTENZA DI SEPARAZIONE PER COLPA (O CON ADDEBITO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 1009/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI AI SUPERSTITI - PREVIDENZA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE QUANDO SIA STATA PRONUNCIATA NEI SUOI CONFRONTI SENTENZA DI SEPARAZIONE PER COLPA (O CON ADDEBITO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si puo' ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilita'; trattamento che va comunque riconosciuto, una volta cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 151 del 1975), in ragione dell'esigenza (costituzionale) di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". - S. n. 286/1987.
Tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si puo' ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilita'; trattamento che va comunque riconosciuto, una volta cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 151 del 1975), in ragione dell'esigenza (costituzionale) di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". - S. n. 286/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte