Sentenza 1010/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1010)
Massima numero 13269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1010/88. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE SICILIA - PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI - VARIAZIONI DI UFFICIO IN SEDE DI APPROVAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE AI COMUNI INTERESSATI - NON FONDATEZZA DELLA CORRELATIVA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE SICILIA, 3 GENNAIO 1968, N. 1, ART. 4, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 5, 114, 128; STATUTO SICILIA, ART. 14.
SENT. 1010/88. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE SICILIA - PIANI URBANISTICI COMPRENSORIALI - VARIAZIONI DI UFFICIO IN SEDE DI APPROVAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE AI COMUNI INTERESSATI - NON FONDATEZZA DELLA CORRELATIVA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE SICILIA, 3 GENNAIO 1968, N. 1, ART. 4, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 5, 114, 128; STATUTO SICILIA, ART. 14.
Testo
La previa audizione dell'ente locale sulle modifiche da apportare al piano regolatore in sede di approvazione in tanto ha un proprio fondamento in quanto lo strumento urbanistico sottoposto ad approvazione sia il piano regolatore comunale. Ove, invece, lo strumento urbanistico sia un piano di livello superiore, in riferimento al quale predominante e` l'interesse della Regione (autorita` preposta all'approvazione) l'individuazione dei modi nei quali puo` avvenire il coinvolgimento degli enti, il cui assetto territoriale e` interessato dallo strumento in questione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore (statale o regionale), la quale puo` essere sindacata solo sotto il profilo della ragionevolezza. Ed in relazione a tale profilo appunto si sottrae a censura la disposizione dell'art. 4, comma terzo, della l. regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 (la` dove consente che, in sede di approvazione, vengano apportate al piano urbanistico comprensoriale, adottato dal consorzio di Comuni, modifiche d'ufficio che non vanno portate a conoscenza del consorzio stesso o dei singoli Comuni interessati), stante la temporaneita` di tale normativa ed il suo stretto collegamento con le esigenze poste dagli eventi sismici del 1967 e 1968. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Regione Sicilia 3 febbraio 1968, n. 1 ("Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968"), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., e 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana). - cfr. S.n. 82/1982.
La previa audizione dell'ente locale sulle modifiche da apportare al piano regolatore in sede di approvazione in tanto ha un proprio fondamento in quanto lo strumento urbanistico sottoposto ad approvazione sia il piano regolatore comunale. Ove, invece, lo strumento urbanistico sia un piano di livello superiore, in riferimento al quale predominante e` l'interesse della Regione (autorita` preposta all'approvazione) l'individuazione dei modi nei quali puo` avvenire il coinvolgimento degli enti, il cui assetto territoriale e` interessato dallo strumento in questione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore (statale o regionale), la quale puo` essere sindacata solo sotto il profilo della ragionevolezza. Ed in relazione a tale profilo appunto si sottrae a censura la disposizione dell'art. 4, comma terzo, della l. regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 (la` dove consente che, in sede di approvazione, vengano apportate al piano urbanistico comprensoriale, adottato dal consorzio di Comuni, modifiche d'ufficio che non vanno portate a conoscenza del consorzio stesso o dei singoli Comuni interessati), stante la temporaneita` di tale normativa ed il suo stretto collegamento con le esigenze poste dagli eventi sismici del 1967 e 1968. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Regione Sicilia 3 febbraio 1968, n. 1 ("Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968"), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., e 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana). - cfr. S.n. 82/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 128
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte