Sentenza 1011/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1011)
Massima numero 13270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1011/88. SANITA` PUBBLICA - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIVALUTAZIONE QUOTE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA . - LEGGE PROVINCIA BOLZANO, RIAPPROVATA IL 15 GENNAIO 1982. - STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 5, 9 N. 10.
SENT. 1011/88. SANITA` PUBBLICA - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIVALUTAZIONE QUOTE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA . - LEGGE PROVINCIA BOLZANO, RIAPPROVATA IL 15 GENNAIO 1982. - STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 5, 9 N. 10.
Testo
Nella perdurante mancanza di piani sanitari di livello statale e provinciale, la legge della provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982 - che autorizza la Giunta a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza integrativa, concedibili dal servizio provinciale, entro i limiti della variazione in aumento dell'indice ISTAT - in quanto non introduce alcuna sostanziale variazione tipologica od incremento quantitativo, ma si limita appunto a conservare (tutt'altro che irragionevolmente) costanti nel tempo le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali (garantendone gli effettivi livelli dall'erosione dell'inflazione), non si pone in contrasto con il principio espresso dall'art. 5, comma primo, lett. e) del d.l. n. 663/1979, diretto ad assicurare l'uniformita` delle prestazioni integrative, ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle ordinarie, ma pone viceversa una norma volta a garantire concretamente proprio quel medesimo principio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10 Statuto speciale Trentino- Alto Adige, della questione di legittimita` costituzionale della l. prov. autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982).
Nella perdurante mancanza di piani sanitari di livello statale e provinciale, la legge della provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982 - che autorizza la Giunta a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle prestazioni di assistenza integrativa, concedibili dal servizio provinciale, entro i limiti della variazione in aumento dell'indice ISTAT - in quanto non introduce alcuna sostanziale variazione tipologica od incremento quantitativo, ma si limita appunto a conservare (tutt'altro che irragionevolmente) costanti nel tempo le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali (garantendone gli effettivi livelli dall'erosione dell'inflazione), non si pone in contrasto con il principio espresso dall'art. 5, comma primo, lett. e) del d.l. n. 663/1979, diretto ad assicurare l'uniformita` delle prestazioni integrative, ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle ordinarie, ma pone viceversa una norma volta a garantire concretamente proprio quel medesimo principio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10 Statuto speciale Trentino- Alto Adige, della questione di legittimita` costituzionale della l. prov. autonoma di Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte