Sentenza 1013/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1013)
Massima numero 12852
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 03/11/1988; Pubblicazione in G. U. 09/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1013/88. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - MINIERE CAVE E TORBIERE - AUTORIZZAZIONE A SCAVI RAVVICINATI A CIELO APERTO - RILASCIO - SPETTANZA ALLA REGIONE VENETO. -CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 10126555/12982 DEL 7 LUGLIO 1980; CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO N. 3930984 DELL'11 NOVEMBRE 1981; ATTI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE VENETO NN. 3318 E 3319. -COST., ARTT. 117 E 118; D.P.R. 9 APRILE 1959 N. 128, ART. 104 LETT. A, B E C.

Testo
Spetta alla Regione Veneto la competenza al rilascio dell'autorizzazione a condurre nel proprio territorio scavi a cielo aperto a distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nelle lettere a, b, c, dell'art. 104 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. Come la Corte ha affermato, anche in relazione alla materia "cave e torbiere" (sentt. nn. 77 del 1987 e 218 del 1988), il riparto di competenze tra Stato e Regioni relativamente alle funzioni di polizia si e' determinato sulla base della distinzione tra poteri attinenti alla polizia di sicurezza (spettanti allo Stato, 'ex' art. 4 del d.P.R. n. 661 del 1977) e poteri di polizia amministrativa (delegati o trasferiti alle regioni, a seconda che ineriscano a settori materiali oggetto di delega o di trasferimento, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Il potere di rilasciare l'autorizzazione a condurre scavi ravvicinati, di cui agli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128 del 1959, essendo funzionale ad assicurare la sicurezza e la regolarita' dell'attivita' di coltivazione delle cave e, pertanto, riconducibile alle funzioni di polizia amministrativa (concernenti le misure preventive e repressive prioritariamente diretta a far si' che lo svolgimento di attivita' materiali non pregiudichi le persone o le cose), e' da ritenersi trasferito alle regioni. Devono pertanto essere annullate le circolari del Ministro dell'interno n. 10126555/12982 del 7 luglio 1980 e del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato n. 3930984 dell'11 novembre 1981, nelle parti in cui affermano la competenza statale ad adottare l'autorizzazione di cui agli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128 del 1959, nonche' gli atti della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Veneto - nn. 3318 e 3319 - con i quali sono stati annullati, rispettivamente, il decreto 1 marzo 1983, n. 392, e quello, recante pari data, n. 393, adottati dal Presidente della Giunta della Regione Veneto per autorizzare il compimento di siffatti scavi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  09/04/1959  n. 128  art. 104  lett.a

decreto del Presidente della Repubblica  09/04/1959  n. 128  art. 104  lett.b

decreto del Presidente della Repubblica  09/04/1959  n. 128  art. 104  lett.c