Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43838  43839  43841  43842  43843  43844


Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 1

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 8  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 91  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 669  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 669  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte