Ordinanza 202/1988 (ECLI:IT:COST:1988:202)
Massima numero 10434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 202/88. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - SANZIONI - SOGGETTI PASSIVI - PRODUTTORI O COMMERCIANTI - APPLICABILITA' - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ARTT. 41 SS. - COST., ARTT. 3, 24, 76, 77.
ORD. 202/88. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - SANZIONI - SOGGETTI PASSIVI - PRODUTTORI O COMMERCIANTI - APPLICABILITA' - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ARTT. 41 SS. - COST., ARTT. 3, 24, 76, 77.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto la addotta disparita` di trattamento non puo` in alcun modo farsi risalire alla normativa denunziata, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41 e ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost. - per cio` che concerne le sanzioni previste per violazioni in materia di I.V.A.: l'applicazione di dette sanzioni determina, infatti, diversita` tra contribuenti, a seconda che essi siano prestatori di servizi oppure produttori o commercianti, in quanto il momento impositivo si manifesta per i primi al pagamento e per gli altri alla spedizione o alla consegna della merce. Ma, al riguardo, l'individuazione di detto momento e` frutto di una valutazione discrezionale riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le opportune cautele contro l'evasione, ben puo` differenziare lo stesso in relazione alla diversita` delle attivi- ta` prese in considerazione.
E' manifestamente inammissibile, in quanto la addotta disparita` di trattamento non puo` in alcun modo farsi risalire alla normativa denunziata, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41 e ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost. - per cio` che concerne le sanzioni previste per violazioni in materia di I.V.A.: l'applicazione di dette sanzioni determina, infatti, diversita` tra contribuenti, a seconda che essi siano prestatori di servizi oppure produttori o commercianti, in quanto il momento impositivo si manifesta per i primi al pagamento e per gli altri alla spedizione o alla consegna della merce. Ma, al riguardo, l'individuazione di detto momento e` frutto di una valutazione discrezionale riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le opportune cautele contro l'evasione, ben puo` differenziare lo stesso in relazione alla diversita` delle attivi- ta` prese in considerazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte