Sentenza 1016/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1016)
Massima numero 13250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1016/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RISCATTO PERIODI DI STUDIO - CORSO DI LAUREA - AMMISSIBILITA' - CORSI DI PERFEZIONAMENTO - ESCLUSIONE - NECESSITA' PER L'AMMISSIONE IN SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - REGIO DECRETO LEGGE 3 MARZO 1938, N. 680, ART. 69, PRIMO COMMA; LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 41; - COST., ARTT. 3 E 97
SENT. 1016/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RISCATTO PERIODI DI STUDIO - CORSO DI LAUREA - AMMISSIBILITA' - CORSI DI PERFEZIONAMENTO - ESCLUSIONE - NECESSITA' PER L'AMMISSIONE IN SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - REGIO DECRETO LEGGE 3 MARZO 1938, N. 680, ART. 69, PRIMO COMMA; LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 41; - COST., ARTT. 3 E 97
Testo
IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONI Al precipuo fine di consentire l'utilizzazione di personale particolarmente idoneo e qualificato - altrimenti svantaggiato ai fini dell'ingresso nella pubblica amministrazione - la legislazione specifica in tema di riscatti e' volta a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'immissione in servizio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 69, primo comma, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio. - Cfr. Sent. n. 765/1988
IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONI Al precipuo fine di consentire l'utilizzazione di personale particolarmente idoneo e qualificato - altrimenti svantaggiato ai fini dell'ingresso nella pubblica amministrazione - la legislazione specifica in tema di riscatti e' volta a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'immissione in servizio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 69, primo comma, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio. - Cfr. Sent. n. 765/1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte