Sentenza 1017/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1017)
Massima numero 13251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1017/88. UNIVERSITA' - NUOVA UNIVERSITA' DI VERONA - SCORPORAZIONE DA QUELLA DI PADOVA - PASSAGGIO DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO - CONSENSO DEGLI INTERESSATI - ESCLUSIONE - QUETIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA - - LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 590, ART. 34 - COST., ART. 33, ULTIMO COMMA

Testo
UNIVERSITA' E ISTITUTI DI ALTA CULTURA - PERSONALE DOCENTE DI RUOLO Posto che la Costituzione riconosce alle istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi non in modo pieno ed assoluto, ma nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, in relazione alla irregolarita' dell'"iter" sfociato nell'istituzione dell'Universita' di Verona - dove esistevano veri e propri corsi paralleli raddoppiati rispetto a quelli svolti presso l'Universita' di Padova - non e' stato ingiustificatamente disposto il passaggio del personale docente di ruolo dall'una all'altra universita' prescindendo dal consenso degli interessati. (Infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 33, ultimo comma, Cost., dell'art. 34, legge 14 agosto 1982, n. 590, recante "istituzione di nuove universita'". - Cfr. sent. n. 145/1985

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte