Sentenza 1019/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1019)
Massima numero 13932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
21/06/1988; Decisione del
21/06/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Titolo
SENT. N. 1019/88 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO ALLA EQUIPARAZIONE AI DIRIGENTI GENERALI DI LIVELLO A DELLO STATO - ESCLUSIONE PER I DOCENTI NON PERVENUTI, ALLA DATA DEL NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO, ALL'ULTIMA CLASSE DI STIPENDIO OVVERO CON ATTIVITA' DI SERVIZIO INFERIORE AI SEDICI ANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. N. 1019/88 B. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - PROFESSORI UNIVERSITARI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO ALLA EQUIPARAZIONE AI DIRIGENTI GENERALI DI LIVELLO A DELLO STATO - ESCLUSIONE PER I DOCENTI NON PERVENUTI, ALLA DATA DEL NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO, ALL'ULTIMA CLASSE DI STIPENDIO OVVERO CON ATTIVITA' DI SERVIZIO INFERIORE AI SEDICI ANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il trascorrere del tempo ed il connesso fenomeno della successione delle leggi - secondo giurisprudenza consolidata - costituisce ragionevole motivo di differenziazione normativa; onde non puo' determinare un'ingiustificata discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei professori universitari, ne', conseguentemente, lesione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., la conservazione del diritto ad essere equiparati, ai fini retributivi, ai dirigenti generali di livello A dello Stato prevista solamente per i professori che fossero gia' pervenuti, alla data del nuovo inquadramento giuridico, all'ultima classe di stipendio, e non anche per i docenti che, alla stessa data, non avessero ancora maturato i sedici anni di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, lett. o) della legge 21/2/1980, n. 28 e dell'art. 36, settimo, ottavo comma del d.P.R. 11/7/1980, n. 382). - O. n. 322/1987; Sent. nn. 171 e 159/1987.
Il trascorrere del tempo ed il connesso fenomeno della successione delle leggi - secondo giurisprudenza consolidata - costituisce ragionevole motivo di differenziazione normativa; onde non puo' determinare un'ingiustificata discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei professori universitari, ne', conseguentemente, lesione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., la conservazione del diritto ad essere equiparati, ai fini retributivi, ai dirigenti generali di livello A dello Stato prevista solamente per i professori che fossero gia' pervenuti, alla data del nuovo inquadramento giuridico, all'ultima classe di stipendio, e non anche per i docenti che, alla stessa data, non avessero ancora maturato i sedici anni di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, lett. o) della legge 21/2/1980, n. 28 e dell'art. 36, settimo, ottavo comma del d.P.R. 11/7/1980, n. 382). - O. n. 322/1987; Sent. nn. 171 e 159/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte