Sentenza 1020/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1020)
Massima numero 13204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1020/88. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - ADDETTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PREVISIONE DELL'INELEGGIBILITA' PER I SOLI DIRIGENTI E NON PER TUTTI GLI ALTRI DIPENDENTI O PROFESSIONISTI CONVENZIONATI DELLE U.S.L. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154, ART. 2 N. 8. - COST. ARTT. 3, 97 E 51.

Testo
In forza dell'art. 51 Cost., l'elettorato passivo e' aperto a tutti i cittadini senza discriminazione, sicche' ogni limitazione che la legge pone in ordine ai requisiti di eleggibilita' ha carattere di eccezione non estensibile se non con estrema cautela e sempre in stretta aderenza ai principi costituzionali. Nel rispetto dei quali - e in ispecie degli artt. 3 e 97 - il legislatore ha correttamente distinto la posizione di coloro che ricoprono uffici direttivi nelle U.S.L. da quella dei semplici dipendenti non dirigenti o professionisti convenzionati delle stesse U.S.L., riservando solamente ai primi la causa di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 8 legge 23 aprile 1981, n. 154). - Sent. n. 42/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte