Sentenza 1021/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1021)
Massima numero 12960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1021/88. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA PREVISTE DALLA LEGGE N. 138/1943 - RITO DEL LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE CONSEGUENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - TRATTAMENTO ASSERITAMENTE DETERIORE RISPETTO AL RITO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138, ART. 6, U.C. C.P.C. ARTT. 414 E 415. - COST., ARTT. 3 E 38.
SENT. 1021/88. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA PREVISTE DALLA LEGGE N. 138/1943 - RITO DEL LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE CONSEGUENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - TRATTAMENTO ASSERITAMENTE DETERIORE RISPETTO AL RITO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138, ART. 6, U.C. C.P.C. ARTT. 414 E 415. - COST., ARTT. 3 E 38.
Testo
PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.
PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte