Sentenza 1022/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1022)
Massima numero 12907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Titolo
SENT. 1022/88 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - SOGGETTO NON COSTITUITO NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 23 E 25. - NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ARTT. 2 E 3.
SENT. 1022/88 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - SOGGETTO NON COSTITUITO NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 23 E 25. - NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ARTT. 2 E 3.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile la costituzione di parti che, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, non avevano la qualifica di parte nel giudizio 'a quo'.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile la costituzione di parti che, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, non avevano la qualifica di parte nel giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3