Sentenza 1022/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1022)
Massima numero 12907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  12908  12909


Titolo
SENT. 1022/88 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI - COSTITUZIONE DI PARTE PRIVATA - SOGGETTO NON COSTITUITO NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 23 E 25. - NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ARTT. 2 E 3.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile la costituzione di parti che, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, non avevano la qualifica di parte nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3