Sentenza 1022/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1022)
Massima numero 12908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  12907  12909


Titolo
SENT. 1022/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE DI FONDO AGRICOLO - PRESENZA DI SOGGETTI TITOLARI DI RAPPORTI OBBLIGATORI (FITTAVOLO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPANTE) - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL PROPRIETARIO E DI QUELLA AGGIUNTIVA SPETTANTE AL TITOLARE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN RIFERIMENTO ALL'ART. 42 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, ART. 17, SECONDO COMMA. - COST., ART. 42.

Testo
In caso di espropriazione di fondo agricolo sul quale siano presenti anche titolari di rapporti obbligatori (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), il proprietario e' titolare di un autonomo diritto all'indennizzo, che va calcolato in base al valore agricolo medio del fondo ed e' dovuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 17. L. 22 ottobre 1971 n. 865, nel limite massimo del valore venale del fondo, mentre il titolare del rapporto obbligatorio e' titolare a sua volta di un autonomo diritto all'indennizzo, che consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal primo comma dell'art. 16 L. n. 865/1971, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. (In base a tali principi, si e' dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte