Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43838  43839  43840  43842  43843  43844


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Pregiudizialità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, poiché è stato ormai definito, nel giudizio a quo, il procedimento con il deposito della relazione, sicché la necessità di liquidare il compenso al collegio peritale non influirebbe sulla possibilità dei ricorrenti di proporre la domanda giudiziale. Se da un lato, la disciplina dell'anticipazione delle spese della consulenza tecnica (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) non rileva, atteso che il rimettente ha già provveduto in proposito e quindi ha ormai applicato tale norma, dall'altro la liquidazione del compenso del consulente non è ancora avvenuta ed è all'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva che il rimettente vorrebbe, contestualmente, regolare le spese della consulenza, ma non rinviene nella norma censurata una disposizione che l'autorizzi a emettere una pronuncia di condanna. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 105 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 1

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte