Sentenza 1022/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1022)
Massima numero 12909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Titolo
SENT. 1022/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE DI FONDO AGRICOLO - CESSIONE VOLONTARIA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, ART. 12. - COST., ART. 42.
SENT. 1022/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE DI FONDO AGRICOLO - CESSIONE VOLONTARIA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, ART. 12. - COST., ART. 42.
Testo
In caso di espropriazione di immobile con destinazione edificatoria, non e' applicabile la disciplina dell'art. 12, primo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865, essendo venuto meno, a seguito delle relative declaratorie di illegittimita' costituzionale, un elemento estrinseco della fattispecie, essenziale al funzionamento; pertanto, dovendosi l'indennizzo sulla base del valore venale o di scambio, non e' ipotizzabile a vantaggio del proprietario che proceda alla cessione volontaria una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la' del valore venale. (In base a tali principi, e' stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma. L. 22 ottobre 1971 n. 865, che nella interpretazione del giudice 'a quo' renderebbe invece l'importo complessivo delle indennita' di espropriazione di gran lunga superiore al valore del bene espropriato).
In caso di espropriazione di immobile con destinazione edificatoria, non e' applicabile la disciplina dell'art. 12, primo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865, essendo venuto meno, a seguito delle relative declaratorie di illegittimita' costituzionale, un elemento estrinseco della fattispecie, essenziale al funzionamento; pertanto, dovendosi l'indennizzo sulla base del valore venale o di scambio, non e' ipotizzabile a vantaggio del proprietario che proceda alla cessione volontaria una maggiorazione che conduca l'indennizzo al di la' del valore venale. (In base a tali principi, e' stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma. L. 22 ottobre 1971 n. 865, che nella interpretazione del giudice 'a quo' renderebbe invece l'importo complessivo delle indennita' di espropriazione di gran lunga superiore al valore del bene espropriato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte