Sentenza 1023/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1023)
Massima numero 13971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1023/88. MAFIA - DISPOSIZIONI CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA - APPALTO - OPERE COMMISSIONATE DALLA P.A. - SUBAPPALTO O COTTIMO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PENA PREVISTA - COMMISURAZIONE AL VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA - EFFETTI - LIMITE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con riguardo al subappalto o al cottimo di opere commissionate dalla p.a., concessi senza la prescritta autorizzazione, non irrazionalmente il legislatore - analogamente, del resto, a numerose altre fattispecie - ha determinato la pena considerando la particolare gravita' del fatto e commisurandola, in tal caso, al valore complessivo dell'appalto; ne' l'effetto che da cio' consegue - nei casi in cui l'appalto sia di elevato valore - di precludere la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione di sanzioni sostitutive, contrasta con la funzione rieducativa della pena o con i principi di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., i quali si riferiscono, per consolidata giurisprudenza, alla esecuzione e non gia' alla applicazione della pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte