Ordinanza 1026/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1026)
Massima numero 14033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  26/10/1988;  Decisione del  26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1026/1988. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO "IN OCCASIONE" DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354 - cosi' come modificato dall'art. 21, L. 10/10/1986 n. 663 - va dichiarata manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto (e manifestamente infondata con successiva ordinanza) in quanto la disposizione impugnata non esclude che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza. - S. n. 443/1988, O. n. 911/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte