Sentenza 1028/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1028)
Massima numero 13366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
26/10/1988; Decisione del
26/10/1988
Deposito del 09/11/1988; Pubblicazione in G. U. 16/11/1988
Titolo
SENT. 1028/88 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONE - L. N. 392/1978 SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI PER USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO NEL CASO DI MANCATA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'USO DEDOTTO A FONDAMENTO DEL RECESSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 42, 47 COST. - INSUSSISTENZA. - L. 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 59, 60. - COST., ARTT. 3, 10, 42, 47.
SENT. 1028/88 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONE - L. N. 392/1978 SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI PER USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO NEL CASO DI MANCATA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'USO DEDOTTO A FONDAMENTO DEL RECESSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 42, 47 COST. - INSUSSISTENZA. - L. 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 59, 60. - COST., ARTT. 3, 10, 42, 47.
Testo
L'art. 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392 - che commina sanzioni (ripristino del contratto, risarcimento, sanzione pecuniaria) per il caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso del quale e' stata prospettata la necessita', ai fini del recesso da locazioni ad uso di abitazione regolato dal precedente art. 59 - ha la funzione di costituire da remora al ricorso abusivo, pretestuoso o fraudolento al recesso, sicche' non aggrava la posizione dei locatori che del recesso si siano avvalsi per effettive esigenze; ne' sacrifica detta posizione la previsione del termine entro cui dare attuazione alla prospettata destinazione, poiche' l'omessa destinazione nel termine e' considerata significativa della pretestuosita' del motivo solo se imputabile a titolo di dolo o colpa al locatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42, 47 Cost., degli artt. 59 e 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr.S. n. 48/80.
L'art. 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392 - che commina sanzioni (ripristino del contratto, risarcimento, sanzione pecuniaria) per il caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso del quale e' stata prospettata la necessita', ai fini del recesso da locazioni ad uso di abitazione regolato dal precedente art. 59 - ha la funzione di costituire da remora al ricorso abusivo, pretestuoso o fraudolento al recesso, sicche' non aggrava la posizione dei locatori che del recesso si siano avvalsi per effettive esigenze; ne' sacrifica detta posizione la previsione del termine entro cui dare attuazione alla prospettata destinazione, poiche' l'omessa destinazione nel termine e' considerata significativa della pretestuosita' del motivo solo se imputabile a titolo di dolo o colpa al locatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42, 47 Cost., degli artt. 59 e 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr.S. n. 48/80.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte