Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/03/2021; Decisione del
10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Asserito difetto di pregiudizialità della norma censurata - Valutazione attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Asserito difetto di pregiudizialità della norma censurata - Valutazione attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'eccezione - per cui la parte ricorrente non deve necessariamente utilizzare il procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. quale condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità sanitaria - attiene a un profilo che rientra nella valutazione sulla fondatezza nel merito delle questioni sollevate. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020 e n. 35 del 2017).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'eccezione - per cui la parte ricorrente non deve necessariamente utilizzare il procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. quale condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità sanitaria - attiene a un profilo che rientra nella valutazione sulla fondatezza nel merito delle questioni sollevate. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020 e n. 35 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
08/03/2017
n. 24
art. 8
co. 1
legge
08/03/2017
n. 24
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte