Sentenza 1029/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1029)
Massima numero 13422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Titolo
SENT. 1029/88 G. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - FAUNA SELVATICA - VALLE D'AOSTA - DISCIPLINA REGIONALE DEL REGIME DI APPARTENENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. -L.R. VALLE D'AOSTA RIAPPROVATA IL 17 OTTOBRE 1980, ART. 3 PRIMO COMMA. - ST. VALLE D'AOSTA, ART. 2; L. 27 DICEMBRE 1977 N. 968, ART. 1.
SENT. 1029/88 G. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - FAUNA SELVATICA - VALLE D'AOSTA - DISCIPLINA REGIONALE DEL REGIME DI APPARTENENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. -L.R. VALLE D'AOSTA RIAPPROVATA IL 17 OTTOBRE 1980, ART. 3 PRIMO COMMA. - ST. VALLE D'AOSTA, ART. 2; L. 27 DICEMBRE 1977 N. 968, ART. 1.
Testo
La qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione d'appartenenza non puo' farsi rientrare in alcuna delle competenze assegnate alla potesta' legislativa della Valle d'Aosta (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Valle D'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e all'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).
La qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione d'appartenenza non puo' farsi rientrare in alcuna delle competenze assegnate alla potesta' legislativa della Valle d'Aosta (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Valle D'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e all'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/1977
n. 968
art. 1