Sentenza 1029/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1029)
Massima numero 13422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13416  13417  13418  13419  13420  13421


Titolo
SENT. 1029/88 G. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - FAUNA SELVATICA - VALLE D'AOSTA - DISCIPLINA REGIONALE DEL REGIME DI APPARTENENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. -L.R. VALLE D'AOSTA RIAPPROVATA IL 17 OTTOBRE 1980, ART. 3 PRIMO COMMA. - ST. VALLE D'AOSTA, ART. 2; L. 27 DICEMBRE 1977 N. 968, ART. 1.

Testo
La qualificazione giuridica della fauna come bene d'interesse pubblico e la conseguente attribuzione d'appartenenza non puo' farsi rientrare in alcuna delle competenze assegnate alla potesta' legislativa della Valle d'Aosta (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. Valle D'Aosta riapprovata il 17 ottobre 1980, in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e all'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/1977  n. 968  art. 1