Sentenza 1030/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1030)
Massima numero 11996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  11995  11997  11998  11999  12000  12001


Titolo
SENT. 1030/88 B. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIOELETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA DI TIPO PORTATILE - FUNZIONAMENTO VIA CAVO E NON SOLO VIA ETERE - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 314, 315, 334

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale e' trasmesso via cavo. E' percio' infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte