Sentenza 1030/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1030)
Massima numero 11997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  11995  11996  11998  11999  12000  12001


Titolo
SENT. 1030/88 C. APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ED A SANZIONE PENALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI DI PORTATA NON ECCEDENTE L'AMBITO LOCALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON LA SENTENZA N. 237 DEL 1984 - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1956, N. 173, ARTT. 195, 334 - COST., ART. 3

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa con la sentenza n. 237 del 1984, la questione di legittimita' costituzionale dell'assoggettamento a concessione, ed a sansione penale in mancanza di questa, dell'impianto ed esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, prospettata assumendo a parametro l'anomala condizione giuridica degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte