Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/03/2021; Decisione del
10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione di parametri in assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione di parametri in assenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. Il rimettente si è limitato ad indicare la violazione degli artt. 2 e 32 Cost., ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppate esclusivamente con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2021, n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. Il rimettente si è limitato ad indicare la violazione degli artt. 2 e 32 Cost., ma ha omesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppate esclusivamente con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2021, n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
08/03/2017
n. 24
art. 8
co. 1
legge
08/03/2017
n. 24
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte