Sentenza 1030/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1030)
Massima numero 11999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  11995  11996  11997  11998  12000  12001


Titolo
SENT. 1030/88 E. APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA DESTINATARI DETERMINATI, E NON DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI ALLA GENERALITA' - APPLICABILITA' DELL'ART. 15 E NON DELL'ART. 21 COST.. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 195, 322, 334 - COST., ARTT. 15 E 21

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalita', rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte