Sentenza 1030/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1030)
Massima numero 12000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  11995  11996  11997  11998  11999  12001


Titolo
SENT. 1030/88 F. INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI PONTI RADIO - SOGGEZIONE A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 15, 21, 41 E 43 COST. - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183, 190, 191, 213, 214, 218, 322 - COST., ARTT. 3, 15, 21, 41, 43

Testo
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui e' necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la liberta' di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalita' non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti e' percio' costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della liberta' di iniziativa economica privata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte