Sentenza 1031/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1031)
Massima numero 13276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13272  13273  13274  13275  13277


Titolo
SENT. 1031/88 E. AMBIENTE (TUTELA DELL') - REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA E LIGURIA - RISERVE MARINE - ISTITUZIONE - ANCHE IN ZONE RICOMPRESE NEL TERRITORIO REGIONALE - OMESSA PREVISIONE DI UNA INTESA CON LE REGIONI - ASSERITA LESIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA. - LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979, ARTT. 25, 26, 27, 31. - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 83. - STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA, ARTT. 4 E 5.

Testo
Poiche` - come gia` riconosciuto - spetta allo Stato individuare le aree da destinare a parchi o a riserve e adottare le conseguenti misure di salvaguardia (sentt. nn. 123 del 1980, 617 del 1987), istituire i parchi o le riserve naturali di interesse nazionale (sent. n. 223 del 1984) e determinarne i relativi confini (sentt. nn. 344 del 1987, 1029 del 1988), l'astratta previsione, ex artt. 25, 26, 27 l. n. 979/1982, di un potere statuale di istituire riserve marine (pur se accompagnata dall'indicazione, contenuta nel successivo art. 31, di prendere in considerazione zone ricomprese nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Liguria) non puo` arrecare, in se`, una lesione diretta ed attuale di competenze regionali (in materia di protezione della natura, urbanistica, caccia e pesca, turismo, igiene e sanita`). Ne` una siffatta violazione puo` discendere dal fatto che l'istituzione delle predette riserve possa avvenire senza una intesa con le regioni interessate ed a seguito di un semplice parere delle medesime, poiche`, nella specie, la scelta dello strumento del parere non appare, sotto il profilo della sua ragionevolezza, sproporzionata rispetto agli interessi della regione coinvolti dall'esercizio del potere statale di istituire riserve nazionali, sempreche`, naturalmente (com'e` nella logica della previsione di qualsiasi forma di collaborazione consultiva) questa possa svolgersi con l'assistenza di una duplice garanzia: a) che la regione possa emettere il proprio parere sulla base della conoscenza di tutti gli elementi che hanno indotto lo Stato a esercitare il potere in questione nel particolare modo sottoposto all'avviso regionale; b) che la decisione ministeriale eventualmente divergente dal parere regionale sia sorretta da un'adeguata motivazione dell'istituzione della riserva marina. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 25, 26, 27 e 31 della legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 83 d.P.R. n. 616/1977, 4 e 5 Statuto Friuli-Venezia Giulia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte