Sentenza 1032/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1032)
Massima numero 13278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1032/88. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA` DEGLI IMPIEGATI REGIONALI - LIMITAZIONE AI SOLI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE - FATTISPECIE PREGRESSE, MA NON ANCORA DEFINITE - MANCATA ESTENSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO STATALE E DEI PRECETTI DELL'EGUAGLIANZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA. - LEGGE REGIONE SICILIA 21 MARZO 1971, N. 7, ART. 52. - COST., ARTT. 3, 5, 97 E 103. STATUTO SPECIALE REGIONE SICILIA, ARTT. 1 E 14.
SENT. 1032/88. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA` DEGLI IMPIEGATI REGIONALI - LIMITAZIONE AI SOLI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE - FATTISPECIE PREGRESSE, MA NON ANCORA DEFINITE - MANCATA ESTENSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO STATALE E DEI PRECETTI DELL'EGUAGLIANZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA. - LEGGE REGIONE SICILIA 21 MARZO 1971, N. 7, ART. 52. - COST., ARTT. 3, 5, 97 E 103. STATUTO SPECIALE REGIONE SICILIA, ARTT. 1 E 14.
Testo
La disposizione dell'art. 52, comma primo, della legge regione siciliana n. 7 del 1971 - che limita la responsabilita` degli impiegati regionali ai soli casi di dolo e colpa grave - non contrasta con il limite dei principi generali dell'ordinamento statuale (in relazione ad un asserito comune criterio di responsabilita` dei pubblici impiegati comprensivo anche dell'ipotesi della colpa lieve), ne` con gli artt. 97 e 103 Cost. (in ragione di una paventata incuria, che essa potrebbe determinare, nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, e di una compressione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti) e neppure con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata estensione della predetta limitazione anche alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge). Ove si consideri: sub a), che la possibilita` che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali ed i connessi obblighi e responsabilita` ricevano una disciplina differenziata e` implicita nella stessa attribuzione alla regione di siffatta potesta` (sent. 112/1973) e che, comunque, non sussiste, allo stato, l'asserito principio generale di responsabilita` dei pubblici dipendenti per qualsiasi grado di colpa (cfr. sentt. 54/1975 e 164/1982); sub b), che la disposizione censurata e` ragionevolmente volta a garantire (con cio` attuando anche le esigenze sub artt. 97 e 103 Cost.) un piu` efficiente e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della Regione, senza intaccare sostanzialmente il principio di responsabilita` dei dipendenti verso l'Ente di appartenenza; sub c), che non puo` ritenersi violato il principio di eguaglianza per la mancata applicazione di discipline di favore a fattispecie sorte anteriormente alla rispettiva entrata in vigore (sentt. 209 e 368/1988).
La disposizione dell'art. 52, comma primo, della legge regione siciliana n. 7 del 1971 - che limita la responsabilita` degli impiegati regionali ai soli casi di dolo e colpa grave - non contrasta con il limite dei principi generali dell'ordinamento statuale (in relazione ad un asserito comune criterio di responsabilita` dei pubblici impiegati comprensivo anche dell'ipotesi della colpa lieve), ne` con gli artt. 97 e 103 Cost. (in ragione di una paventata incuria, che essa potrebbe determinare, nello svolgimento delle mansioni affidate agli impiegati regionali, e di una compressione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti) e neppure con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della mancata estensione della predetta limitazione anche alle fattispecie pregresse, ma non ancora definite giudizialmente alla data di entrata in vigore della legge). Ove si consideri: sub a), che la possibilita` che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali ed i connessi obblighi e responsabilita` ricevano una disciplina differenziata e` implicita nella stessa attribuzione alla regione di siffatta potesta` (sent. 112/1973) e che, comunque, non sussiste, allo stato, l'asserito principio generale di responsabilita` dei pubblici dipendenti per qualsiasi grado di colpa (cfr. sentt. 54/1975 e 164/1982); sub b), che la disposizione censurata e` ragionevolmente volta a garantire (con cio` attuando anche le esigenze sub artt. 97 e 103 Cost.) un piu` efficiente e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della Regione, senza intaccare sostanzialmente il principio di responsabilita` dei dipendenti verso l'Ente di appartenenza; sub c), che non puo` ritenersi violato il principio di eguaglianza per la mancata applicazione di discipline di favore a fattispecie sorte anteriormente alla rispettiva entrata in vigore (sentt. 209 e 368/1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 103
statuto regione Sicilia
art. 1
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte