Sentenza 87/2021 (ECLI:IT:COST:2021:87)
Massima numero 43844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43838  43839  43840  43841  43842  43843


Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria - Possibilità per il giudice di addebitare, in tutto o in parte, il costo della consulenza a carico di una parte diversa da quella ricorrente - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale, del diritto di difesa e di azione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, che disciplinano il regime delle spese processuali relative all'accertamento tecnico preventivo, stabilendo che quando ha avuto normalmente corso l'accertamento tecnico preventivo ed è giunto a conclusione con il deposito dell'elaborato peritale, il giudice non può provvedere sulle spese. La disciplina censurata - che, a differenza di quanto previsto nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445-bis cod. proc. civ.), non consente al giudice di regolare le spese processuali, e segnatamente quelle della consulenza tecnica, già all'esito del procedimento stesso - è giustificata in quanto nel procedimento ex art. 8 della legge n. 24 del 2017 non è prevista alcuna verifica, da parte del giudice, in ordine all'accordo delle parti sull'esito dell'accertamento peritale, cosicché, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe un criterio per regolare le spese della consulenza tecnica preventiva. Il differimento censurato è pertanto giustificato e non crea un ostacolo, eccessivo e rigido, che possa pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale, anche considerando che nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria la durata del giudizio di merito dovrebbe essere tendenzialmente breve, e che l'art. 8, comma 2, individua, quale condizione di procedibilità alternativa, la mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, consentendo così al ricorrente di scegliere una via per lui meno onerosa. La questione, infine, non è fondata neppure in riferimento all'art. 3 Cost., poiché la disciplina in materia di patrocinio dello Stato ha anch'essa natura processuale, di talché nella conformazione della stessa il legislatore gode di ampia discrezionalità ed il correlato limite della non manifesta arbitrarietà della regolamentazione non è superato in un assetto, quale quello censurato, nel quale la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica è differita all'esito del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sulla base della soccombenza. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 268 del 2020, n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 77 del 2018 e n. 243 del 2014).

Il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, che può essere differita - anche con riguardo all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis cod. proc. civ.- ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. (Precedenti citati: sentenze n. 243 del 2014, n. 98 del 2014, n. 276 del 2000, n. 406 del 1993 e n. 154 del 1992; ordinanza n. 251 del 2003).

Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute; limite che viene superato esclusivamente qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 1

legge  08/03/2017  n. 24  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte