Sentenza 1033/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1033)
Massima numero 13279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13280  13281


Titolo
SENT. 1033/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - PROROGA DI PRECEDENTE D.L. NON CONVERTITO - SUCCESSIVA CONVERSIONE IN LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 23 GENNAIO 1982 N. 9, ARTT. 6, 7, 8, 9 - COST. ART. 77.

Testo
Ove la Regione lamenti la mancanza dei presupposti costituzionali per l'adozione dei decreti-legge e la presunta illegittimita' della sostanziale conversione di un decreto-legge non convertito operata attraverso la reiterazione di quel decreto, la sostituzione, con efficacia ex-tunc, della legge di conversione al decreto impugnato, fa venir meno sin dall'inizio l'atto oggetto delle predette censure, le quali, vanno dichiarate inammissibili per questo motivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita', per contrasto con l'art. 77 Cost., degli artt. 6,7,8,9 del d.l. n. 9/1982, poi convertito in L. n. 94/1982) - cfr. SS.nn. 474/1988; 108/1976; 34/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte